l’Ucoii sul viale del tramonto?

Gloria_Swanson.jpg

Dopo la follia dell’annuncio sul quotidiano QN e le bombette tirate dai parlamentari di Forza Italia, l’Ucoii comincia a sentire la pressione su più fronti.

Il ministro dell’Interno, Giuliano Amato ha convocato per Lunedì 28 settembre una riunione della Consulta Islamica durante la quale sottoporrà a tutti i membri la firma di una “Carta dei Valori”. Se l’Ucoii non l’accetterà, significa che questa organizzazione, molto chiacchierata, non considera l’olocausto

«uno sterminio programmato e lucidamente perseguito di chiunque fosse di religione ebraica, per ciò stesso incomparabile con qualunque altro evento del nostro tempo» e «dovrà assumersi la responsabilità per le sue affermazioni, foriere di intolleranza e ostilità verso gli ebrei».

Amato sostiene dunque che se la comunità islamica non vuole essere identificata con questo genere di posizioni estremiste e antistoriche, deve pretendere in modo chiaro ed univoco da ciascuna della sue componenti il «rispetto reciproco e l’osservanza dei principi e delle regole giuridiche di convivenza civile». A chi non aderirà, la porta d’uscita dalla Consulta Islamica sarà indicata senza indugio. Questo sul fronte politico.

Sul fronte giudiziario l’iniziativa della procura di Roma dimostra che le bombette sganciate dai parlamentari di Forza Italia hanno disseminato qualche scheggia. L’indagine è finalizzata a verificare se l’inserzione dell’Ucoii su QN sia in contrasto con la legge Mancino del 1998 (¹) che legifera in tema di “discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. C’è infatti un’equazione, insita nel proclama, che equipara le stragi naziste con le vittime delle battaglie israeliane (battaglie in alcuni casi citate surrettiziamente). Il fatto di mettere questi fatti storici sullo stesso piano può configurare il reato di istigazione all’odio razziale verso il popolo ebraico, in particolare nel passaggio più delicato del testo: «Marzabotto uguale Gaza, uguale Fozze Ardeatine, uguale Libano».

Vedremo ora quanto i fatti seguiranno ai proclami di Amato perché sicuramente l’Ucoii non firmerà e vedremo anche quanto i PM del “porto delle nebbie” si impegneranno ad indagare a fondo su questa organizzazione ed occuperanno le loro pigre menti per decidere un’interpretazione corretta della legge.

Il proclama dell’Ucoii non costituisce un precedente ideologico perché l’osservazione dei suoi comportamenti palesi e la conoscenza della sua genesi storica sarebbero sufficienti a catalogarla per quello che è: un’organismo campione dell’arte della dissimulazione, integralista e pericolosa. Il significato di questo episodio va però oltre ai soliti comportamenti irresponsabili e si inserisce in una nuova strategia che mira a destabilizzare la Consulta Islamica stessa che, come ha fatto notare Khaled Fouad Allam su Repubblica, vuole mettere sullo stesso piano tutte le anime e le rappresentanze dell’islam in Italia. L’Ucoii non accetta questo regime “democratico” e rivendica una supremazia, sostenendo di rappresentare l’80% delle moschee italiane. Questo potrà essere anche vero, ma proprio perché non ci fidiamo dei contesti che si sviluppano nei luoghi di culto musulmani, preferiremmo fare a meno di qualsiasi Ucoii di turno.

(¹) La legge n. 40 del 6 marzo 1998, meglio conosciuta come “legge Mancino”, al capo IV, articolo 41.1 recita che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». All’articolo 42.1 recita poi che «Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo’, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione».

Condividi:

Scrivi un commento

(Non verrà pubblicato)
 

Iscriviti senza inserire commenti

Chiudi
Invia e-mail